Art. 5.
(Competenze delle regioni).

      1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

          a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e da enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

          b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

          c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7.

      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. A tale fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.